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02/04/2008

TESTO UNICO SULLA SICUREZZA

Approvato il 1° aprile dal Consiglio dei Ministri, il decreto legislativo in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'approvazione della nuova normativa riguarderā principalmente:

- Ampliamento del campo di applicazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza a tutti i lavoratori che si inseriscano in un ambiente di lavoro, senza alcuna differenziazione di tipo formale (compresi i lavoratori autonomi);
- Rafforzamento delle rappresentanze in azienda, in particolare di quelle dei rappresentanti dei lavoratori territoriali (destinati a operare, su base territoriale o di comparto, ove non vi siano rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in azienda), e la creazione di un rappresentante di sito produttivo, presente in realtā particolarmente complesse e pericolose;
- La rivisitazione e il coordinamento delle attivitā di vigilanza, in un'ottica di ottimizzazione delle risorse, eliminazione delle sovrapposizioni e miglioramento dell'efficienza degli interventi;
- Finanziamento delle azioni promozionali private e pubbliche, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, tra le quali l'inserimento nei programmi scolastici e universitari della materia della salute e sicurezza sul lavoro;
- Revisione del sistema delle sanzioni. In base ai criteri indicati dalla legge delega 123/2007 e' stata prevista la pena dell'arresto da sei a diciotto mesi per il datore di lavoro che non abbia effettuato la valutazione dei rischi cui possono essere esposti i lavoratori in aziende che svolgano attivitā con elevata pericolositā. Nei casi meno gravi di inadempienza, il decreto legislativo prevede che al datore di lavoro si applichi la sanzione dell'arresto alternativo all'ammenda o della sola ammenda, con un'attenta graduazione delle sanzioni in relazione alle singole violazioni. Per favorire l'adeguamento alle disposizioni indicate dal decreto legislativo, al datore di lavoro che si metta in regola non č applicata la sanzione penale ma una sanzione pecuniaria. Nella stessa logica, il datore di lavoro che cominci ad eliminare concretamente le conseguenze della violazione o che adempia, pur tardivamente, all'obbligo violato ottiene, nel primo caso, una riduzione della pena, nel secondo caso la sostituzione della pena con una sanzione pecuniaria che va da un minimo di 8.000 euro a un massimo di 24.000.

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